Costituzione, diritto, legalità democratiche documento Xxxxxxx

La Costituzione e le sue regole
Le regole democratiche che i deputati costituenti intesero porre alla base della carta fondamentale dello Stato sono state, da subito ed ampiamente, disattese. E' di lì che parte la prima cancellazione dello stato di diritto.
Coloro che con calore si dichiarano custodi della costituzione e che la dichiarano intoccabile dimenticano di confrontarsi con questa e di ricordare tutte le violazioni che la carta fondamentale ha subito fin dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1948. L'elenco sarebbe lungo, se ne possono elencare alcune:
La legislazione ordinaria: da quella data, 1° gennaio 1948 e per molti anni ancora, sono coesistite una carta fondamentale con intenti democratici di fronte alla quale tutta la legislazione ordinaria approvata durante il fascismo risulta ampiamente incostituzionale. Inutilmente si era chiesto, da parte di pensatori e studiosi, che si abrogasse la legislazione fascista e si procedesse poi per gradi a modificare la preesistente legislazione dello stato liberale. Questo ritardo ha generato in molti casi la “assuefazione” alla logica che aveva ispirato le leggi del regime: ne è un esempio la riforma della legge sulla stampa del 1963 che, pur modificandolo, ha ribadito l'esistenza e le regole dell'Ordine dei giornalisti, istituito nel 1923 da Mussolini per controllare la stampa e impedirne la libertà.
L'Ordinamento dello stato delineato nella Costituzione non è stato attuato prontamente in tutti gli organi previsti.
Le regioni e la loro mancata attuazione costituiscono la clamorosa inadempienza del dettato degli artt. 114-127. I più illuminati costituzionalisti e docenti insistevano affinché le elezioni per i consigli regionali si tenessero contemporaneamente a quelle per il primo Parlamento repubblicano. Fu invece approvata la VIII disposizione transitoria la quale stabilisce che le elezioni regionali siano “indette” entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione. Tra rinvii e dimenticanze solo 22 anni dopo sono stati eletti i consigli delle regioni ordinarie, che si sono aggiunte ad un ordinamento già esistente con un danno per la architettura ordinamentale disegnata dai costituenti mai più recuperato.
Il Senato, che era stato previsto nel dibattito in seno alla Commissione dei 75 e nelle sue successive articolazioni come la Camera delle autonomie e che invece si ridusse nella composizione e nelle funzioni ad una copia della Camera dei deputati, aveva avuto nell'art. 60 della Costituzione una durata diversa: sei anni invece di cinque. Ma l’elezione delle due Camere per la seconda legislatura repubblicana si svolsero contemporaneamente il 7 giugno 1953: con l'artificio dello scioglimento anticipato del Senato, si era di fatto introdotta una rilevante modifica istituzionale senza neppure darle la dignità di una apposita legge costituzionale preceduta da un dibattito parlamentare. Solo nel febbraio 1958 (alla vigilia cioè delle elezioni per la terza legislatura) dopo un improduttivo dibattito sulle diverse proposte di riforma della seconda Camera, si approvò la legge 64 del 27 febbraio 1958 che stabiliva in cinque anni la durata del Senato. Si cancellava così ulteriormente la diversificazione tra le due Camere.
Il referendum popolare abrogativo, istituto previsto nell'Ordinamento della Repubblica nella sezione che riguarda ”La formazione delle leggi”, ha avuto dal legislatore costituente una particolare dignità con la facoltà del popolo, a cui appartiene la sovranità (art. 1), di chiamare a giudizio gli elettori stessi di fronte all'operato del potere delegato dal popolo stesso ai legislatori. L'art. 75, circostanziato e preciso, stabilisce al comma secondo le materie sulle quali non è possibile chiedere referendum, sancendo così che su tutto il resto è ammissibile. Il quinto ed ultimo comma dell'art. 75 recita: “la legge determina le modalità di attuazione del referendum”. Sono solo dunque le modalità di attuazione sulle quali deve intervenire la legge ordinaria. L'unico controllo che il legislatore costituente affida alla magistratura è sulla regolarità delle firme e delle procedure di raccolta e, nel merito, che il contenuto delle leggi che chiede siano sottoposte al referendum abrogativo non sia compreso nelle tre materie (solo tre) stabilite nel suddetto secondo comma dell'art. 75. E' noto come le diverse leggi per così dire attuative dell'art. 75 che si sono susseguite nel tempo (sempre più restrittive fino a quella che consente che il ministro “competente” possa chiedere la sospensione degli effetti abrogativi del referendum per sei mesi, confondendo così oltretutto il potere esecutivo con quello legislativo) abbiano calpestato il diritto, l'impegno civile e politico e la volontà di milioni di elettori.
Si potrebbe proseguire ricordando la tardiva istituzione della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della Magistratura ed altro ancora, ma tanto basta a porre dei seri interrogativi sulla progressiva cancellazione di regole democratiche.
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments
-

- PDF version
Radicali italiani
- Il "Caso Basilicata" - Bolognetti consegna un lungo dossier alla Commissione Ambiente della Camera
- La responsabilità civile dei magistrati, le scatole aperte dell'IDV e la scolapasta di Belisario
- Trasporti, Radicali: linea ferroviaria FR1 Orte-Fiumicino: quali penali ha chiesto finora la regione Lazio? Contratto di servizio tra regione e Trenitalia totalmente disatteso
- Università di Perugia. Master su “Progettazione, gestione e coordinamento dell’oratorio”. Quali oneri per lo Stato comporta tale attività?
- Lusi-Panorama, Turco (Radicali): "Gli altri attendono la magistratura, noi abbiamo controllato, appurato, denunciato"


