Finanziamento pubblico doc
Il finanziamento pubblico ai partiti viene abolito nell’aprile del 1993, grazie al referendum promosso dai radicali, vinto con il 90,3% degli italiani che si sono espressi.
E’stato di fatto reintrodotto a partire dal 1997. Successivamente, una serie di modifiche, susseguitesi dal 1999 fino al 2006, ne hanno determinato aumenti esponenziali.
A dicembre 1993, dopo l’abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, viene “aggiornata” la legge sui rimborsi elettorali, definiti “contributo per le spese elettorali”. Viene applicata tre mesi dopo, in occasione delle elezioni del 27 marzo 1994.
La stessa norma viene applicata in occasione delle successive elezioni politiche del 21 aprile 1996.
Nel 1997, con la legge n. 2 del 2 gennaio: “Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici”, di fatto si reintroduce il finanziamento pubblico ai partiti. Per poterla applicare da subito, si inserisce una norma transitoria che consente di erogare le somme già a partire dal 1997.
L’opinione pubblica, ancora una volta, riconferma la volontà espressa in occasione del referendum. Scarsissima è l’adesione a tale contribuzione volontaria.
Nel giugno 1999, viene emanata una nuova legge, la n. 157, che, ancora una volta, cela dietro il titolo “Norme in materia di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie” un vero e proprio finanziamento pubblico.
I fondi sono 4 oltre a quello previsto per le consultazioni referendarie: uno per la Camera, uno per il Senato, uno per le elezioni al Parlamento europeo e uno per le elezioni regionali. Il fondo si costituisce in occasione della consultazione elettorale e si eroga in rate annuali; in caso di scioglimento anticipato della legislatura si interrompe l’erogazione, fatta eccezione per l’anno in corso.
Il 16 maggio 2001 si vota e i partiti iniziano a percepire questo cospicuo “rimborso elettorale”.
Il 26 luglio 2002, si emana la legge n. 156. Il fondo diventa annuale, sopravvive la norma che prevede l’interruzione dell’erogazione in caso di fine anticipata della legislatura rispetto alla naturale scadenza.
Il 26 febbraio 2006, con la legge n. 51 l’erogazione è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura indipendentemente dalla sua durata effettiva.
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ISTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI 1974
L’ Art. 49 della Costituzione recita “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”
Dopo la Costituente, si è affrontata a più riprese la questione partiti con particolare riferimento ai finanziamenti, fino all’emanazione della legge N. 195 del 1974 che istituisce il finanziamento pubblico ai partiti. Tale legge riconosce i contributi ai partiti rappresentati in Parlamento, penalizza quindi le nuove formazioni politiche avviando un processo di chiusura del sistema partitico; penalizza la partecipazione all’interno dei partiti che, dotati di ingenti risorse pubbliche, rafforzano l’apparato burocratico creando una frattura fra vertice e base e divengono sempre più oligarchici.
La giustificazione data per l’istituzione dei finanziamenti pubblici ai partiti, a fronte degli scandali per tangenti emersi nel 1965 con il caso Trabucchi e nel 1973 con lo scandalo petroli, era rassicurare l’opinione pubblica che il sostegno dello Stato avrebbe risolto le esigenze finanziarie dei partiti organizzati. L’iter è brevissimo e la legge viene approvata in soli 16 giorni con il consenso di tutti i partiti, fatta eccezione per i liberali.
Anche dopo l’istituzione del finanziamento pubblico continuano gli scandali (Lokheed, Sindona, ecc…).
L’11 giugno 1978 gli elettori sono chiamati al voto sul referendum proposto dai Radicali per l’abrogazione della Legge 195/74 unitamente al referendum per l’abrogazione della Legge Reale. La maggioranza dei partiti invita a votare NO sostenendo che, chi avesse scelto il SI votava per la distruzione dello Stato; il referendum non passa, ma la percentuale dei voti favorevoli è molto alta, il 43,6%.
Il sistema dei partiti prosegue nell’ignorare quello che è l’orientamento popolare e nel 1980 si tenta il raddoppio del finanziamento pubblico che viene in quel momento bloccato a fronte della contemporanea esplosione dello scandalo Caltagirone (finanziamenti elargiti dagli imprenditori a partiti e a politici).
Le prime modifiche vengono introdotte nel 1981, con la legge 659. L’ostruzionismo parlamentare radicale volto a bloccare l’istituzione dell’indicizzazione dei finanziamenti e ad ottenere maggiore trasparenza dei bilanci dei partiti nonché controlli efficaci, fa si che il testo approvato pur prevedendo il raddoppio dei finanziamenti pubblici, prevede anche il divieto per i partiti e per i politici (eletti, candidati o aventi cariche di partito) di ricevere finanziamenti dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici o a partecipazione pubblica e una qualche forma in più di controllo sui bilanci.
Radicali italiani
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